Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
CGA_IW201901653 (1)
Allegati
CGA_IW201901653 (1) (3 MB)
Determina a contrarre corsi sicurezzaDETERMINE A CONTRARRE 2019-2020
Allegati
Determina a contrarre corsi sicurezza (126 kB)
Rinvio convocazione Consiglio di istituto20191026113140688
Allegati
20191026113140688 (37 kB)
Determina del Dirigente Scolastico per acquisto servizi G.P.D.R.AFFIDAMENTO NETSENSE
Allegati
AFFIDAMENTO NETSENSE (107 kB)
Determina del Dirigente Scolastico per acquisto carta fotocopiatriceAFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE
Allegati
AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (104 kB)