Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
Stralcio Delibera n. 86 Consiglio di Istitutostralcio delibera n86
Allegati
stralcio delibera n86 (78 kB)
Stralcio Delibera n. 84Stralcio delibera n84
Allegati
Stralcio delibera n84 (60 kB)
Stralcio Delibera n. 83stralcio delibera n83
Allegati
stralcio delibera n83 (62 kB)
Stralcio Delibera n. 81stralcio delibera n81
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stralcio delibera n81 (57 kB)
Stralcio delibera n. 80 del Consiglio di Istituto del 06/03/2019stralcio delibera n80
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stralcio delibera n80 (57 kB)